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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Pubblichiamo alcune, seppur brevi, informazioni giuridiche in merito alla comunione dei beni ed alle conseguenze che comporta quando uno dei due coniugi contrae debiti.

Se lui, in un momento di difficoltà, chiede un prestito per acquistare l'arredamento di casa, o per ristrutturare la casa coniugale. Ma poi alla scadenza, non paga il debito perché non ha soldi.

In tale caso il creditore, se lui non dispone di beni personali, può rivalersi sui beni comuni dei coniugi.

Se lui invece usa il prestito per comprarsi una fuoriserie, cioè un bene di carattere voluttario, allora il creditore non può chiedere anche alla moglie di essere pagato.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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