La trascrizione non ha effetto rispetto ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili a qualunque titolo in forza di un atto trascritto o iscritto prima.
Se l'assegnazione della casa coniugale è successiva all'iscrizione su di essa di un ipoteca, l'immobile può essere pignorato anche se il provvedimento di assegnazione è trascritto prima del pignoramento.
La Corte di Cassazione con sentenza n.7776 del 20 aprile 2016 ha stabilito che il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto in forza di un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione può fare vendere l'immobile coattivamente come libero.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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