Dopo la pronuncia di divorzio la parte che vi ha interesse può proporre istanza affinché il tribunale disponga la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dell'assegno da corrispondere ai sensi dell'art.5 della legge sul divorzio.
Tale revisione è prevista dal comma primo dell'art.9 della predetta legge che usa l'espressione “ contributo” anziché assegno in quanto la previsione normativa riguarda sia i provvedimenti a favore dell'ex coniuge che a favore della prole.
Precisiamo che la situazione economica degli ex coniugi deve aver subito un cambiamento tale da non poter essere soddisfatta nella misura prevista nella sentenza di divorzio con il fissato criterio di adeguamento automatico(Istat). Oltre al cambiamento devono sussistere giustificati motivi a sostegno della domanda da presentare in Tribunale.
L'art. 710 del codice di procedura civile intitolato “ modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi” stabilisce testualmente che:
“ le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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