Nei procedimenti di separazione giudiziale,ai fini dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento, secondo l'interpretazione dottrinale dominante, occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio.
Il mantenimento avrebbe quindi la funzione di consentire al coniuge che si trovi in condizione economica più disagiata ovvero in stato di bisogno rispetto all'altro, di conservare durante la separazione un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione dal coniuge.
Evidenziamo che i coniugi durante il matrimonio, vivendo sotto lo stesso tetto, dispongono dei redditi prodotti da entrambi, potendo contare sulle entrate economiche di ognuno di essi per la famiglia e per far fronte alle spese di gestione.
Pertanto, una volta cessata la convivenza matrimoniale a seguito della decisione di separarsi, potrebbe verificarsi l'ipotesi che, se le risorse dei coniugi rimangono invariate, la necessità di dare vita a due distinti menages rende impossibile ad entrambi di vivere secondo il tenore di vita precedente.
Per tale motivo, la giurisprudenza prevalente è oramai orientata nel senso che l'assegno di mantenimento deve essere tale da consentire al beneficiario non lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma un tenore di vita analogo.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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