Una domanda frequente che ci viene rivolta in materia di diritto condominiale ha per oggetto i lavori straordinari e se, data l'urgenza, l'amministratore può farli eseguire senza l'approvazione dell'assemblea.
La risposta è che l'amministratore può prescindere dalla preventiva autorizzazione dell'assemblea solo in caso di urgenza e la prova di questa incombe su di lui.
L'art.1135 del codice civile al secondo comma stabilisce che l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che questi non rivestano il carattere d'urgenza, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Quindi, se i lavori non sono urgenti, egli non può agire senza un'espressa delibera dell'assemblea condominiale. Se, invece, i lavori straordinari sono urgenti, egli può, anzi deve agire con tempestività, pur se nei limiti di quanto strettamente necessario e riferendone comunque ai condomini il prima possibile in sede di assemblea condominiale.
E' infatti soltanto l'assemblea condominiale che potrà decidere se proseguire o meno i lavori, una volta che il pericolo imminente sia stato superato.
E' consigliabile che l'amministratore, in caso di contestazione da parte dei condomini, tenga tutti i documenti e le prove che giustifichino la necessità urgente degli interventi effettuati per evitare un danno maggiore alla cosa comune.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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