Se il licenziamento viene intimato alla lavoratrice nel periodo assistito dal divieto legale in caso di matrimonio anche in assenza di comunicazione dell'evento al datore di lavoro, si presume nullo, come stabilito dal codice delle pari opportunità ( d.lgs 198/06).
La presunzione decorre dalla richiesta delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio, salva la possibilità del datore di lavoro di dimostrare una condotta gravemente colposa della lavoratrice della prestazione lavorativa.
Questo é stato chiarito dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza n.1689/2016.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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