L'art.8 della legge sul divorzio che pone validi rimedi per l'adempimento dell'obbligazione da parte del coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno a favore dell'altro, prevede gli stessi rimedi a favore della prole e nei confronti di quello dei genitori (o di entrambi) tenuto a provvedere al mantenimento, all'illustrazione ed all'educazione della prole.
Il primo comma dell'art.8 della legge sul divorzio lascia al Tribunale di imporre all'obbligato di prestare idonee garanzie reali o personali se esiste il pericolo che questi si sottragga all'adempimento degli obblighi impostigli con la sentenza.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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