chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

Questo articolo è stato scritto da:

stef 01

Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Il dovere della coabitazione, che costituisce la manifestazione più palese della convivenza coniugale, cessa per effetto della separazione essendo incompatibile con essa.

La coabitazione non deve essere confusa con la materiale permanenza nello stesso alloggio, per causa diverse dalla volontà di continuare la convivenza.

Egualmente non può parlarsi di continuazione della convivenza se i coniugi, disponendo di un appartamento che consenta una comoda divisione, si accordino per utilizzarlo entrambi anche senza fare ricorso a particolari opere murarie, ma in guisa tale da condurre ognuno autonomamente la propria esistenza.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASSISTENZA LEGALE

Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.