Il dovere della coabitazione, che costituisce la manifestazione più palese della convivenza coniugale, cessa per effetto della separazione essendo incompatibile con essa.
La coabitazione non deve essere confusa con la materiale permanenza nello stesso alloggio, per causa diverse dalla volontà di continuare la convivenza.
Egualmente non può parlarsi di continuazione della convivenza se i coniugi, disponendo di un appartamento che consenta una comoda divisione, si accordino per utilizzarlo entrambi anche senza fare ricorso a particolari opere murarie, ma in guisa tale da condurre ognuno autonomamente la propria esistenza.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _