L'assenza prolungata di un genitore dalla vita del figlio viola i diritti che sono riconosciuti al minore nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale.
Ciò determina un'immancabile ferita che potrebbe causare problematiche durante la crescita e il genitore inadempiente è tenuto ad un risarcimento che, stante l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del qunatum debeatur,va liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Così ha deciso il Tribunale di Cassino, sentenza n.832/2016.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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