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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Chi ha un reddito annuo non superiore ad € 11.528,41 può fare richiesta di gratuito patrocinio ovvero di essere assistito da un avvocato iscritto al Patrocinio a Spese dello Stato.

Si precisa che il reddito che viene considerato è quello imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione Irpef. Se chi fa la richiesta di gratuito patrocinio convive con il coniuge e/o con altri familiari il reddito da considerare è quello dato dalla somma dei redditi di ciascun componente della famiglia. Viene considerato solo il reddito di chi fa richiesta di gratuito patrocinio nelle cause aventi per oggetto diritti della personalità ed in quelle in cui vi è conflitto di interessi con gli altri componenti del nucleo familiare.

Una volta verificato se si ha diritto al gratuito patrocinio, vediamo come deve essere presentata la richiesta di ammissione, a chi va presentata e quale documentazione occorre allegare.

Innanzitutto, l'interessato deve presentare l'istanza personalmente o tramite il legale scelto (esiste presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ogni Tribunale un elenco di avvocati con indicazione delle materie in cui prestano il gratuito patrocinio) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente per la causa.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione va autenticata dal legale dell'interessato o dallo stesso tramite autocertificazione.

L'istanza deve contenere: la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato e l'indicazione del procedimento cui si riferisce nel caso sia già pendente; le generalità anagrafiche ed il codice fiscale di chi fa la richiesta e dei componenti il nucleo familiare del richiedente; la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti i redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda; l'impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno.

Inoltre, occorre allegare all'istanza copia di un documento valido di identità e l'eventuale documentazione richiesta dal Consiglio dell'Ordine a sostegno di quanto dichiarato nell'istanza.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati valutata la fondatezza dell'istanza e la presenza o meno dei requisiti previsti dalla legge, deve comunicare al richiedente o all'avvocato nominato l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza.

In caso di ammissione al gratuito patrocinio viene trasmessa copia del provvedimento di ammissione all'interessato, al Giudice competente e all'Agenzia delle Entrate per la verifica sulla veridicità ed esattezza delle dichiarazioni reddituali contenute nell'istanza.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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