La guida in stato di ebbrezza è uno dei reati disciplinati dal Codice della Strada all'art. 186 e 186 bis e prevede un limite legale massimo per il tasso alcolemico di 0,5 grammi / litro. Se si supera tale limite, scatta il reato ed è prevista la perdita di 10 punti dalla patente più delle sanzioni accessorie.
In caso di guida in stato di ebbrezza, chi provoca un sinistro stradale può restare privo della patente per un periodo di tre anni (o più).
Le misurazioni del tasso alcolemico vengono fatte con uno strumento detto etilometro.
Se l'apparecchio etilometro rivela un tasso alcolemico:
- tra 0,5 e 0,8 g/litro è prevista una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
- tra 0,8 e 1,5 g/litro la multa varia da 800,00 a 3.200,00 euro ed è previsto l'arresto da 5 giorni fino ad un massimo di 6 mesi a cui si aggiunge la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno con ritiro immediato su strada e applicazione della sospensione cautelare prefettizia;
- oltre 1,5 g/litro è prevista una sanzione da 1.500,00 a 6.000,00 euro, l'arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni con ritiro immediato su strada e applicazione della sospensione cautelare prefettizia, sequestro del veicolo, salvo che quest'ultimo non sia intestato ad una terza persona. Infatti, in quest'ultimo caso, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
Si fa presente che dopo la recente riforma, in genere il tasso etilometrico rilevante è fissato a 0,8 g/litro.
Si ricorda che vi è il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche per:
- conducenti minori di anni 21;
- conducenti che abbiano conseguito la patente B da meno di 3 anni;
- conducenti che effettuano attività di trasporto di cose, ad es. autotrasportatori o assimilati;
- conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di autocarro con rimorchio con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.
La patente di guida è sempre revocata:
- quando si tratti di conducenti di autobus o di veicolo destinato a trasporto di merci (con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate), in quanto per queste categorie c'è un obbligo di avere un tasso alcolemico pari a zero;
- in caso di recidiva entro un periodo di due anni (la stessa persona compie la medesima violazione in un arco di tempo inferiore a un biennio).
Infine, la revoca della patente viene disposta quando il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro o è sotto l'effetto di droga e stupefacenti.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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