Il Tribunale di Milano con ordinanza del 09.09.2016 ha stabilito che il socio di società di persona che paga con propri fondi, può agire in regresso pro quota, nei confronti di altri soci illimitatamente responsabili.
Di conseguenza, non è revocabile, da parte di un terzo creditore, la compravendita di un immobile, sul quale insista un'ipoteca già al momento della vendita, in quanto l'atto in questione non comporta una diminuzione della garanzia generica del debitore.
Ricordiamo che fondamentale caratteristica della società in nome collettivo è la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali ( art. 2291 cod. civ.).
Inoltre, i creditori della snc possono contare in ogni caso, per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società, oltre che sul patrimonio sociale, anche su quello dei singoli soci.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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