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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La sentenza n. 25966/2016 della Corte di Cassazione è molto interessante in tema di addebito della separazione.

In particolare, i Giudici di Piazza Cavour stabiliscono che se il coniuge va via di casa, l'addebito della separazione scatta automaticamente almeno che non venga provata la giusta causa che ha provocato l'allontanamento dalla casa coniugale.

Gli Ermellini hanno dato ragione ad un ex marito, ribaltando completamente quanto avevano deciso i giudici di merito che avevano respinto la domanda di addebito ritenendo che “per la pronuncia di addebito della separazione è necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio, ma anche quello di uno stretto rapporto di causalità tra la violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza”.

Per la Corte di Cassazione, trovandosi di fronte all'allontanamento volontario dalla casa coniugale, è automatica la violazione dell'obbligo di convivenza con conseguenziale addebito al coniuge che ha lasciato l'abitazione coniugale. Nel caso oggetto della sentenza, “viene meno, da parte del richiedente, l'obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza”.

Occorre, quindi, provare la giusta causa che può consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente ad una separazione di fatto in attesa di una successiva formalizzazione legale della separazione.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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