Premettiamo che l'ipoteca è un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è costituita (c.d ius distrahendi) e di essere soddisfatto con preferenza (c.d ius praelationis) sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'iscrizione ipotecaria si attua mediante i seguenti atti: iscrizione, annotazione, rinnovazione e cancellazione.
L'iscrizione è un atto con il quale l'ipoteca si attua e prende vita.
Informiamo che se il negozio che concede l'ipoteca risulta da scrittura privata, questa deve essere autenticata.
L'iscrizione del credito fa collocare sullo stesso grado, oltre il credito principale i seguenti accessori:
Le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, quelle di iscrizione e rinnovazione;
Le spese ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione;
Gli interessi, purché ne sia enunciata la misura, relativamente alle annate previste dall'art. 2855. Invece per ulteriori arretrati di interesse, occorre un 'iscrizione particolare che ha effetto dalla sua data.
Per saperne di più non esitate a contattare telefonicamente o tramite mail gli avvocati dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara, che risponderanno ad ogni vostra domanda con un primo sintetico orientamento legale che però non sostituisce la prestazione di consulenza legale approfondita, completa e a 360° che fornisce la migliore soluzione legale al caso che viene prospettato.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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