Capita spesso che un designer ceda il proprio marchio distribuito con il proprio nome, continuando però la propria attività di designer in modo autonomo rispetto alla società che lo ha acquisito, firmando le proprie creazioni con il proprio nome che lo ha reso famoso nel mercato anche perché sarebbe più difficile smettere di identificarsi in tale modo.
In tale modo si crea il rischio che sorga confusione nel mercato ed un conflitto con l'acquirente del marchio ceduto.
Proprio questo è capitato a designer famosi come Fiorucci, Gai Mattiolo, Alviero Martini e molti altri.
Occorre considerare che i diritti sul marchio registrato non permettono al titolare di vietare a terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome e la legge sancisce che tale uso dovrà essere conforme ai principi della correttezza professionale.
Il codice della proprietà intellettuale prevede che i terzi non possano utilizzare il nome della persona famosa senza il suo consenso.
Segnaliamo l'interessantissima sentenza del Tribunale di Milano n.4706/2014 riguardante il caso dello stilista Alviero Martini.
Precisiamo allora che il problema è di difficile e complicata soluzione perché la verifica della conformità dell'uso a tale principio è difficile ed anche il criterio elaborato dalla giurisprudenza ai sensi del quale è stato ritenuto corretto l'uso da parte del designer in senso descrittivo ai fini di indicare la paternità dei prodotti dallo stesso ideati e non per contraddistinguere i prodotti o i servizi per l'illecito utilizzo del suo nome in via autonoma ed in modo disgiunto dagli ulteriori elementi parti del marchio “Alviero Martini Prima Classe”, fra i marchi ceduti dal famoso stilista.
In conclusione, la valutazione delle concrete modalità di utilizzo deve essere condotta caso per caso.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _