Se una persona riceve uno sfratto per mancato pagamento del canone mensile di locazione e vuole evitare la causa, ovvero chiuderla, evitando anche lo scioglimento del contratto, può presentarsi davanti al giudice con le somme necessarie a pagare l'intera morosità scaduta e le spese processuali.
Questa possibilità gli è consentita non più di tre volte nel corso di 4 anni di contratto.
In alternativa l'inquilino ha la possibilità di chiedere al giudice un termine per poter reperire i soldi da dare al locatore e sanare la morosità.
Questo termine è detto termine di grazia e può essere massimo di 90 giorni e viene concesso in caso di comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, anche se nei tribunali viene concesso con estrema facilità.
Nel caso di disoccupazione, malattie gravi o gravi condizioni di difficoltà del conduttore, subentrata dopo la firma del contratto d'affitto, il termine di grazie può arrivare a 120 giorni.
Dopo il rinvio del termine di grazia, le parti devono tornare davanti al giudice per verificare che l'inquilino abbia pagato il dovuto.
Se ciò è avvenuto il processo si estingue.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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