Caro Avvocato,
sono separata consensualmente da quasi 1 anno, ho tre bambini che sono stati affidati a me e a mio marito con collocazione presso la casa coniugale, dove abito con i miei figli. Mio marito mi corrisponde malvolentieri un contributo mensile per il mantenimento dei figli ed ultimamente ci sono state tra di noi parecchie discussioni in quanto lui sostiene che una parte dei soldi li spendo per me (secondo lui per parrucchiere, estetista, lampade solari, vestiti e qualche viaggio) e che è solo disposto a provvedere ai bambini e non a me. Lui continua a dirmi che d'ora in poi dà i soldi solo in base alle spese necessarie per i figli e vorrebbe cambiare metodo di pagamento. Mi chiedo, può farlo di sua iniziativa ed esiste questa forma di pagamento?
Ilaria, Vercelli
Cara lettrice,
Le dico subito che suo marito può avere la volontà di cambiare l'importo dell'assegno e la modalità di pagamento, ma per fare ciò deve chiedere una modifica di questa condizione economica stabilita e da entrambi firmata in sede di separazione. Viene, quindi, instaurato un nuovo procedimento ai sensi dell'art.710 del codice di procedura civile riguardante la modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi. Le faccio presente che in materia di separazioni vige il principio “ rebus sic stantibus” in base al quale tutto viene stabilito valutando la situazione attuale e presente al momento della richiesta, e quindi tutto è modificabile e revocabile qualora la situazione cambi in meglio o in peggio in qualsiasi momento. In pratica se suo marito propone questa domanda dimostrando con le prove ciò che sostiene, può ottenerlo dal giudice. Fino ad oggi suo marito sta provvedendo al mantenimento dei figli con un metodo di contribuzione indiretta ovvero versando l'assegno a lei, che gestisce tale cifra. La legge sull'affidamento condiviso dei figli dell' 8 febbraio 2008 n° 54 ha introdotto il metodo di mantenimento denominato di contribuzione diretta basato sul contributo economico da versare unicamente per le esigenze dei figli. Tale metodo, però, viene stabilito quando c'è una collocazione abitativa dei figli alternata presso la residenza di entrambi i genitori, affinché ciascuno provveda al mantenimento nel periodo a loro assegnato dal giudice, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie. Nel suo caso, avrei bisogno di avere maggiori elementi, per esempio di sapere quanto tempo trascorrono con il padre in quanto i figli sono stati affidati ad entrambi, ma vivono con lei. Credo, comunque, che queste informazioni di carattere generale possano orientarla sulla sua situazione.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense. Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ASSISTENZA LEGALE Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articoli correlati