Quando vi è una separazione, no è detto che i figli debbano essere affidati con preferenza alla madre e non al padre.
Interessantissimo quanto ha stabilito il Tribunale di Milano con decreto del 19 ottobre 2016, per il quale, in caso di conflitto tra i genitori in ordine al prevalente collocamento dei figli, il principio da seguire è il superiore interesse del minore non potendo, al contrario, trovare applicazione il cosiddetto “principio della maternal preference” ovvero preferenza per il collocamento presso la madre.
Quindi, il cambiamento di orientamento è forte perché se sino ad oggi, su indicazioni della Cassazione, nella scelta del miglior genitore per il collocamento del figlio minorenne doveva preferirsi la madre, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano, bisogna valutare caso per caso.
Si parte da una impostazione di pari condivisione genitoriale: se il giudice ritiene di preferire la madre rispetto il padre è perché quest'ultimo deve essere ritenuto non adeguato e non perché la prima debba essere ritenuta “superiore” sulla base di un non meglio precisato ordine naturale delle cose.
Il Tribunale precisa che, oltre a non essere previsto negli articoli 337 - ter e seguenti del codice civile, tale principio è in contrasto con la ratio della legge 54 del 2006 che ha introdotto l'affidamento condiviso.
Infatti tale normativa è incentrata sui principi di piena bigenitorialità e di parità genitoriale, con conseguente abbandono del criterio della preferenza del collocamento presso la madre.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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