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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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E' risaputo che una causa di divorzio può durare veramente molto tempo, specie quando l'oggetto del contendere riguarda le questioni economiche come l'assegno di mantenimento o l'affidamento dei figli.

Tuttavia, sta arrivando un nuovo filone interpretativo che consente di ottenere, in una sola sentenza, la sentenza di divorzio, salvo poi proseguire il giudizio per tutte le altre questioni rimaste sospese.

Già da tempo i Tribunali di Milano e Torino consentono alle parti di richiedere la pronuncia della sentenza sullo status di divorzio alla prima udienza, successiva a quella presidenziale.
La causa proseguirà poi per regolare gli altri aspetti economici e l'esercizio della responsabilità genitoriale, avendo però le parti già lo stato civile di divorziati.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 17.07.2016 va oltre, e rileva come nel procedimento di divorzio è ammissibile l'emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio già all'esito dell'udienza presidenziale, previa rinuncia dei difensori delle parti al deposito delle memorie previste dall'art.4 comma 10 della legge n.898/1970, qualora con i provvedimenti temporanei il Presidente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, nomini se stesso giudice istruttore, tenga contestualmente udienza di prima comparizione e rimetta la decisione al Collegio sullo status.

Evidenziamo che tale orientamento appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell'art.111 della Costituzione, che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide.

Nella sostanza, il percorso interpretativo parte dall'articolo 4 della legge sul divorzio, n. 898/1970, secondo il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, si assegnano alle parti due diversi termini per completare l'attività difensiva, sul presupposto che quella svolta nella fase presidenziale sia soprattutto orientata all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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