Nella quotidianità forense capita spesso di vedere casi in cui la parte chiamata in giudizio, non prende in considerazione l'atto che gli è stato notificato, non partecipando all'udienza e pensando che così facendo, tutto finisca ed il giudizio non prosegua. Ma così non è!
Avendo visto tantissimi casi nelle aule dei Tribunali, pubblichiamo alcune informazioni legali sull'istituto giuridico della contumacia nel processo civile e sulle conseguenze che essa comporta.
La contumacia è innanzi tutto una situazione di fatto ossia la situazione nella quale si viene a trovare una parte che, dopo aver proposto la domanda o, più frequentemente, dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce neppure alla prima udienza.
Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di contumacia, la suddetta situazione di fatto diviene situazione di diritto.
Nella prassi capita sovente che la parte che dovrebbe essere dichiarata contumace è il convenuto. In tale caso, la legge si preoccupa dell'eventualità che la sua mancata costituzione possa essere dipesa da difetto di conoscenza dell'instaurazione della causa per irregolarità della notificazione. Perciò la legge dispone che il giudice verifichi d'ufficio la regolarità di tale atto e ove rilevi un vizio, ne disponga la rinnovazione entro un termine perentorio.
Se neppure dopo la nuova notificazione il convenuto si costituisce, il giudice istruttore lo dichiara contumace.
Una volta dichiarata la contumacia, il processo si svolge secondo le normali regole.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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