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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Capita sempre più spesso che nelle cause di separazione i coniugi litighino per i mobili ubicati all'interno della casa coniugale.

Ma quando la separazione non è ancora avvenuta può anche capitare che un coniuge svuoti anticipatamente la casa coniugale, togliendo tutti i mobili al fine di renderla di fatto non abitabile.

Su questo argomento, segnaliamo un'interessante sentenza datata anno 2013, la n. 46153 che aveva ad oggetto il caso di un uomo il quale, dopo che la moglie si era spontaneamente allontanata insieme alla figlia dalla casa coniugale dopo un litigio, aveva trasportato tutto il mobilio in una località ignota alla donna.

La Corte Suprema precisava che poteva configurarsi il reato di appropriazione indebita, ma nella pratica non poteva che trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 649 comma 1 n. 1 del codice penale con conseguente annullamento della condanna inflitta all'uomo dal giudice del merito ex. art. 646 c.p. ovvero di appropriazione indebita.

In conclusione, specifichiamo che secondo la sentenza citata, se non è intervenuta la separazione tra i coniugi, entra in gioco la causa di non punibilità dell'art. 649 del codice penale.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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