Colui che acquista un immobile assegnato dal giudice in sede di separazione alla madre di figli minori non ha diritto al rilascio del bene e né ad alcun tipo di pagamento che snaturerebbe la natura dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale.
La Corte di Cassazione in più sentenze ha chiarito che il vincolo di destinazione della casa familiare, collegato al supremo interesse dei figli (minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti), non si estingue con la vendita dell'immobile ad un terzo che ne è consapevole al momento dell'acquisto.
Per gli Ermellini prevale sempre l'interesse dei figli a restare nella casa ed il vincolo si estingue con il venir meno dei presupposti. Ovviamente il diritto a restare è a titolo gratuito.
Quindi, la casa resta in godimento alla madre con la quale i minori vivono anche se è stata acquistata da un terzo.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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