L'azione per il risarcimento del danno derivante da un illecito extracontrattuale si prescrive, di regola, in cinque anni e due anni se si tratta di danno prodotto dalla circolazione di veicoli.
Invece, l'azione per il risarcimento del danno da inadempimento si prescrive, di regola, in dieci anni.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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