Di regola, la nullità può essere fatta valere da qualunque interessato e di conseguenza non solo da ciascuna parte del negozio, ma anche da terzi.
Si deve trattare però di terzi che vi abbiano interesse: per esempio i creditori del venditore, i quali hanno interesse a dimostrare che la cosa è in realtà ancora del loro debitore al fine di poterla sottoporre ad esecuzione forzata. L'azione è però preclusa ai terzi estranei.
Inoltre, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, quando debba decidere una lite la cui soluzione dipenda dalla validità del negozio.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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