La Corte di Cassazione con ordinanza n. 35524/2018 precisa che l'istituto della sospensione della prescrizione non si applica al diritto al mantenimento dell'ex coniuge in caso di crisi palese ed irreversibile in cui non può di certo esserci la ritrosia a convenire in giudizio con la preoccupazione di turbare l'armonia familiare.
Per i Supremi Giudici l'istituto della sospensione della prescrizione non si applica al diritto di credito al mantenimento dell'ex coniuge.
La vicenda processuale riguarda un marito che si oppone al precetto notificatogli dalla moglie separata perché costui, pur avendo provveduto al pagamento dell'assegno di mantenimento non lo aveva integrato con la rivalutazione.
L'opposizione fondata sull'intervenuta prescrizione del credito viene respinta dal Tribunale poiché essa resta sospesa “per effetto del perdurante vincolo matrimoniale”.
Il marito propone appello, ma la Corte lo accoglie solo in parte.
La decisione spinge l'appellante a ricorrere in Cassazione inanzi alla quale sostiene che la prescrizione del credito derivante dal mantenimento al coniuge al separato non si sospende.
Per informazioni e per prenotare la vostra consulenza legale o per ricevere assistenza legale, non esitate a contattare gli avvocati Sbressa Agneni in sede a Borgomanero (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _