La legge n. 54 del 2006 ha previsto come regola generale l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori e come ipotesi residuale ed eccezionale l'affidamento ad uno di essi solo quando l'affidamento ad entrambi si riveli in concreto contrario all'interesse della prole.
L'articolo 337 quater c.c. prevede che anche ove i minori siano affidati in via esclusiva ad un genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate ad entrambi e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, ricorrendo eventualmente al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
La giurisprudenza è intervenuta di recente e ha creato la figura dell'affidamento c.d. Super esclusivo, ovvero rafforzato che prevede competenze genitoriali a tutto tondo in capo a un solo genitore.
La responsabilità genitoriale resta comune ma il loro esercizio, anche per questioni fondamentali è rimesso in esclusiva al genitore affidatario.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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