Riceviamo sempre molte richieste di assistenza legale di persone che lamentano il mancato pagamento da parte dell'ex dell'assegno di mantenimento per i figli oppure per il coniuge ed anche la mancata rivalutazione istat dell'assegno.
In merito alla mancata rivalutazione istat del coniuge obbligato, pubblichiamo quindi un modello di atto da redigere in questi casi ovvero un atto di notifica del titolo esecutivo e contemporaneo atto di precetto:
La sig.ra nata a...il ..e residente in ..alla via... codice fiscale.. rappresentata e difesa dall'avv... codice fiscale, fax...email...pec... presso lo studio del quale in... alla via elettivamente domiciliato, giusta delega a margine
Premesso
che con sentenza n. pubblicata in data nel procedimento di (separazione o divorzio), rubricato al n°..di r.g., il Tribunale di...poneva a carico dell'odierno precettato la somma di euro...quale contributo al mantenimento della figlia..., importo rivalutabile annualmente ex lege secondo gli indici istat;
che il sig. non ha mai provveduto a rivalutare l'assegno posto a suo carico successivamente alla sentenza (di separazione o di divorzio), continuando a versare esclusivamente la somma in origine determinata;
che l'assegno mensile per il mantenimento della figlia minore, rivalutato agli indici istat, avrebbe dovuto invece ammontare, per l'annualità successiva alla sentenza ad euro.. e poi di euro..per la seguente ed all'attuale, ad euro...;
Tutto ciò premesso, ut supra rappresentata e difesa
Notifica
al Sig..., nato..a.. il.. e residente, codice fiscale, copia autentica della sentenza (separazione o divorzio)... e munita di formula esecutiva il giorno....
Contemporaneamente,
Intima e Fa Precetto
al Sig...di pagare all'istante, o al difensore le somme qui di seguito specificate:
in base al caso specifico si effettua il calcolo dell'importo dovuto.
Oltre alle spese di notifica, come a margine segnate, interessi maturandi e spese, competenze di esecuzione, se avrà luogo, nonché Iva e Cpa, ulteriormente dovute.
Con avvertimento al debitore che, in difetto delle suddette somme nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata, previo pignoramento mobiliare e immobiliare.
Si avverte altresì il debitore che, ex art. 480 comma 2 c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.
Data e firma dell'avvocato.
Poi bisogna redigere la relata di notifica.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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