Per la Corte di Cassazione la separazione personale dei coniugi e la cessazione della convivenza ostacolano il sorgere dei diritti di abitazione e di uso.
L'art. 540 secondo comma del codice civile stabilisce che al coniuge superstite sia riservato il diritto di abitazione adibita a residenza familiare nonché quello di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Nonostante ciò tale diritto è ritenuto non spettante al coniuge superstite qualora sia precedentemente intervenuta una separazione legale.
Tale norma è infatti condizionata all'esistenza al momento dell'apertura della successione di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi dopo la separazione.
Questo è stato stabilito nell'ordinanza n. 15277/2019 della Corte di Cassazione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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