Per porre fine al matrimonio in Italia bisogna avviare due procedimenti distinti ed autonomi: la separazione ed il divorzio.
La separazione può essere consensuale, giudiziale con addebito e senza addebito.
Il divorzio può essere congiunto oppure giudiziale.
Con la separazione il matrimonio rimane sospeso mentre con il divorzio si scioglie il vincolo coniugale. Soltanto con il divorzio si perdono i diritti ereditari e ci si può risposare.
Il divorzio si può chiedere dopo sei mesi dalla separazione consensuale e dopo un anno dalla separazione giudiziale.
Nel divorzio possono essere confermate le condizioni della separazione oppure modificate.
Solo per il divorzio congiunto si può avviare la procedura direttamente in Tribunale senza udienza dal giudice con la negoziazione assistita così come per la separazione consensuale. Tale procedura è rapida ed economica.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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