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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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AFFIDAMENTO CONDIVISO FIGLI: Dall'introduzione della legge sull'affidamento condiviso, la regola che disciplina l'affidamento dei figli dopo la separazione o la fine convivenza dei genitori è l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre. Il padre ha un diritto di visita che viene definito attraverso un palinsesto preciso ed analitico. Più preciso è e meglio è per non avere problemi futuri.

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: tale regime costituisce l'eccezione e viene concesso ad uno solo dei genitori in presenza di motivi gravi che portano il giudice a ritenere contrario l'affidamento all'altro genitore.

CASA CONIUGALE O FAMIGLIARE: occorre fare riferimento all'art. 337 sexies c.c. che è relativo all'assegnazione della casa coniugale quando si rompe il legame tra i due coniugi in presenza dei figli minori. La casa segue il coniuge che vi rimane a vivere con i minori. Viene assegnata e rimane tale fino a quando gli stessi non sono economicamente indipendenti.

MANTENIMENTO FIGLI: è dovere dei genitori mantenere, educare ed istruire sancito dall'art. 30 della Carta Costituzionale ed è altresì disciplinato dagli artt. 315 bis e 316 bis che hanno subito una modifica per effetto della legge 219/2012 che ha profondamente inciso sulle norme in materia di filiazione. Nel mantenimento ordinario sono ricomprese le spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli, ricomprese nell'assegno periodico fisso mensile per il contributo al mantenimento.

DIVORZIO: è un istituto giuridico che scioglie il vincolo coniugale. Si può promuovere dopo la separazione con una tempistica di sei mesi dalla separazione consensuale ed un anno dalla separazione giudiziale.

FIGLI NATURALI: la filiazione naturale riguarda i figli concepiti da persone non unite in matrimonio.

FIGLI LEGITTIMI: sono quelli concepiti da genitori uniti in matrimonio.

SEPARAZIONE CONSENSUALE: si perfeziona quando i coniugi sono d'accordo sulle condizioni. Oggi ci si può separare nello studio legale dell'avvocato senza Tribunale ed udienza dal giudice attraverso la negoziazione assistita.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE: quando i coniugi non sono d'accordo sulle condizioni e decide il giudice con una sentenza finale. La separazione giudiziale può essere con addebito o senza addebito.

SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI: sono quelle eventuali per far fronte ad eventi imprevedibili, saltuari ed eccezionali che non vengono comprese nel mantenimento ordinario. Di norma vengono suddivise al 50% tra i genitori ma può anche essere stabilita una percentuale diversa.

SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE (Pas parental alienation syndrome).

E' una controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiva sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio dei genitori, definiti conflittuali, quanto in contesti di presunta violenza domestica. Tale sindrome si evidenzia soprattutto in caso di conflittualità tra i genitori e si manifesta in caso di separazione giudiziale.

Se state per separarvi o divorziare tenete conto di tutti questi punti che sono oggetto delle condizioni. Ovviamente ognuno ha il suo caso che deve essere valutato nella maniera più appropriata.

Per informazioni, consulenze legali ed assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili. Garantiamo sempre un valido e concreto aiuto legale con elevata competenza, professionalità e serietà.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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