Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che risponde della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 del codice penale, il soggetto che, con insistenza, rivolge ad una ragazza domande o battute a sfondo sessuale, volte ad indagare le abitudini intime della medesima.
Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie de qua nella condotta dell'imputato che, telefonicamente, assillava due colleghe di lavoro con domande allusive ed ossessive volte a carpire aspetti della vita sessuale delle stesse.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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