Per la Corte di Cassazione va assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono cono lui perché provvede a tutte le loro esigenze.
Questo ha stabilito nella sentenza n. 893/2021, innanzi alla quale viene impugnata la sentenza con cui la Corte d'Appello conferma la responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio contemplato dall'art. 570 bis del codice penale.
In particolare deve essere assolto per particolare tenuità del fatto il padre che in un periodo di tempo limitato versa solo una parte del mantenimento perché nei periodi in cui i figli stanno con lui, si occupa di tutte le loro esigenze.
Vi ricordiamo brevemente che l'art. 570 bis del codice penale punisce “il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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