L'avvocato non può ascoltare un minore senza informare l'esercente la responsabilità genitoriale perché in caso contrario incorre in responsabilità disciplinare.
Questo ha stabilito la sentenza n. 7530/2020.
Vi ricordiamo che l'ascolto del minore in tutte le questioni e procedure che lo riguardano (separazione e divorzio) è disciplinato dal d.lgs n. 154/2013.
Grazie al combinato disposto degli articoli 315 bis c.c. e 336 c.c. al minore viene riconosciuta una maggiore centralità nei processi in quanto lo stesso deve essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano quando si discute del suo affidamento.
Grazie all'esistenza del diritto all'ascolto del minore si può dare voce ai loro interessi, ai loro desideri ed ai loro bisogni.
In Consiglio Nazionale Forense in virtù della delicatezza delle procedure che riguardano i minori, ha chiarito che il compito dell'avvocato che si impegna professionalmente nel campo dei rapporti di famiglia, soprattutto quando coinvolgono i minori, deve ispirarsi ai principi della responsabilità etica e sociale della funzione del difensore. (Sentenza CNF n. 17/2008 confermata dalla Cassazione con sentenza n. 38880/2010).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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