Per il Tribunale di Siena il reato ex art. 572 del codice penale è integrato da continue vessazioni, reiterate nel tempo e con nesso di abitualità, tali da imporre un vero e proprio sistema di sofferenze.
Alcuni episodi violenti in cui volano parole forti e si arriva anche alle mani, ma che ciò nonostante non sono idonei ad integrare il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi se si tratta di atti sporadici, derivanti da un clima di tensione coniugale che precede la separazione.
Questi, anche se lesivi dei diritti fondamentali della persona, non sono riconducibili al reato di cui all'art. 572 del codice penale il quale presuppone continue vessazioni e una posizione sovraordinata del reo, con correlata sottomissione della persona offesa, costretta a subire gli effetti della deliberata e preordinata condotta di sopraffazione dell'agente.
Quindi, deve esserci una reiterazione nel tempo e un nesso di abitualità, al punto da imporre un vero e proprio sistema di vita caratterizzato da sofferenze ed afflizioni, lesioni dell'integrità fisica e psichica della vittima.
Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Siena nella sentenza n. 917/2020 con la quale assolve per insussistenza del fatto un uomo imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p..
In particolare, l'imputato è accusato di aver reso abitualmente dolorose le relazioni domestiche tenendo nei confronti della propria moglie condotte umilianti ed intimidatorie, percuotendola e minacciandola con frasi particolarmente aggressive.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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