La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è consentito l'esercizio del diritto. Quindi nel caso di diritto sottoposto a condizione sospensiva o a termine, solo dal giorno in cui il termine sia scaduto o la condizione si sia verificata.
La prescrizione colpisce l'inerzia del titolare perciò se questi dopo qualche tempo compie un atto di esercizio del diritto, la prescrizione è interrotta.
Nelle questioni ereditarie, in caso di lesione di legittima in presenza di testamento il diritto ad agire decorre dal giorno del decesso del de cuius e si prescrive in 10 anni. Se nel corso dei 10 anni viene inviata una comunicazione scritta, la prescrizione si interrompe e i dieci anni decorrono da lì nuovamente.
Inoltre, la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui il quale il diritto può essere esercitato. Il riconoscimento può essere anche implicito o tacito (per esempio il pagamento di un acconto, richiesta di una dilazione).
La durata della prescrizione ordinaria è di 10 anni.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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