Oltre al Tribunale Ordinario, al Tribunale per i Minorenni, anche il Giudice Tutelare può intervenire in materia di esercizio della potestà genitoriale e in materia di minori.
Il Giudice Tutelare ha potere di vigilanza attiva, idonea ad adottare tutti i provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione, valgano a consentire l'applicazione. Ciò avvalendosi dell'ausilio dei soggetti deputati alla cura degli interessi contesi, ausilio che per essere di effettiva utilità, deve poter avere finalità non soltanto conoscitive, ma anche concretamente operative, capaci cioè di superare le eventuali resistenze delle parti per l'applicazione del regime previsto.
Così ha stabilito il Tribunale di Arezzo con sentenza dell'aprile del 2008.
Il Giudice Tutelare nell'ambito delle competenze di cui all'art. 337 c.c. ha un potere di vigilanza attiva. Pertanto può intervenire per disciplinare profili specifici che non erano stati contemplati nei provvedimenti della crisi di coppia.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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