L'obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo, invece che dal debitore ai sensi dell'art. 1180 del codice civile.
L'adempimento del terzo realizza il diritto anche se il debitore non adempie al proprio obbligo.
Si ha l'estinzione dell'obbligazione e rientra nei modi di estinzione satisfattiva.
La giurisprudenza maggioritaria e prevalente ritiene che si verifichi un vero e proprio adempimento in quanto il creditore consegue il proprio scopo.
L'adempimento del terzo a differenza del semplice adempimento è un negozio giuridico, in quanto è necessaria la cosciente volontà del terzo di soddisfare l'obbligo altrui.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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