Quando una coppia decide di proporre un ricorso di divorzio congiunto, manifesta una volontà comune e paritetica, per cui in seguito non è consentito ad uno dei due di avere un ripensamento e di revocare il consenso prestato.
Questo, in sintesi il punto centrale attorno al quale ruota la decisione della Corte di Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 19348/2021.
Quindi, per gli Ermellini, la revoca al consenso prestato per il ricorso congiunto di divorzio non può provenire da uno solo dei coniugi perché la domanda è comune.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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