Per la Corte di Cassazione non si procede alla revisione del mantenimento se chi lo richiede non prova gli esborsi e se la crisi del matrimonio era in atto quando il marito ha tradito.
In particolare, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della moglie che anche in sede di appello si è vista respingere la richiesta di addebito della separazione e l'aumento dell'assegno mensile di mantenimento.
Per la Corte, raffrontando le situazioni economiche dei coniugi e tenendo conto del tenore di vita modesto della coppia durante il matrimonio, è coerente l'importo dell'assegno mensile riconosciuto in favore della moglie, anche perché non è riuscita a dimostrare l'effettivo esborso mensile di euro 400,00 per il pagamento del canone.
Gli Ermellini ricordano che se la crisi è pregressa, la sopravvenuta infedeltà non può condurre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge infedele.
Così è stato deciso dalla sentenza n. 30496/2021.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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