I presupposti per poter avere l'assegno di mantenimento sono i seguenti:
assenza di addebito della separazione al coniuge che faccia richiesta del mantenimento;
assenza di adeguati redditi propri da parte del richiedente;
la sussistenza di redditi in capo all'altro coniuge idonei a corrispondere un assegno di mantenimento.
Per verificare la sussistenza di adeguati redditi propri è necessario anche appurare la possibilità dello stesso a procurarseli, le concrete possibilità di lavoro (in base all'età, alla necessità di accudire i figli) nonché eventuali elementi patrimoniali (es: cespiti immobiliari, conti correnti, titoli).
Per la Corte di Cassazione con sentenza n. 5817/2018, l'attitudine del coniuge al lavoro deve consistere “nell'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.
E' escluso il diritto al mantenimento quando il coniuge, ben in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica esistenza di proposte di lavoro, immotivatamente non le accetta”.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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