Un tradimento anche solo millantato può comportare l'addebito della separazione ove leda la dignità e la reputazione del coniuge offeso.
L'addebito della separazione può essere accertato e dichiarato solo in sede di separazione giudiziale.
L'addebito non può essere mai rilevato d'ufficio dal giudice, in quanto è sempre necessaria la domanda di uno o di entrambi i coniugi, laddove uno di essi o ambedue abbiano interesse ad attribuire la rottura dell'unione coniugale al comportamento dell'altro contrario ad uno o più doveri che discendono dal matrimonio (dovere di fedeltà, dovere di coabitazione, dovere di assistenza, ecc).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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