Il collocamento paritario, quale soluzione in concreto più pertinente ed assolutamente preferibile in ragione del supremo interesse del minore.
Così il Tribunale di Brindisi, recependo l'accordo di una coppia di separandi, ha stabilito il collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i genitori anziché individuare un genitore collocatario prevalente.
In particolare ha previsto e disciplinato una permanenza equilibrata del figlio minore con il padre e con la madre a settimane alterne, il mantenimento diretto di ciascun genitore per il tempo in cui avrà il minore con sé e la ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno.
Tale soluzione risulta essere rispondente all'interesse dei figli poiché permette ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori così come il legislatore ha previsto nel primo comma dell'art. 337-ter del codice civile.
L'articolo 337-ter del codice civile al primo comma stabilisce che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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