I debiti e i pesi ereditari (ad esempio: spese di degenza del defunto o per i suoi funerali) devono essere sopportati da ciascuno dei coeredi in proporzione della propria quota di eredità.
Si precisa che questa regola vale non solo nei rapporti interni tra coeredi, ma pure nei rapporti esterni, di fronte al creditore. Vale a dire che ciascun creditore del defunto non può pretendere dal singolo coerede, a meno che si tratti di obbligazione indivisibile, più di quanto proporzionalmente è imputabile alla quota ereditaria a quello devoluta ed in caso di insolvenza di uno dei coeredi questa inadempienza non può essere evocata nei confronti degli altri.
Peraltro, il creditore che vanti una ipoteca su un cespite ereditario può pretendere l'intero pure dal singolo coerede cui quel bene sia stato assegnato (art. 754 comma 1), stante il principio che l'ipoteca è opponibile perfino al terzo acquirente non debitore. Anche in tale caso, tuttavia, il coerede che abbia pagato l'intero potrà agire in regresso contro gli altri coeredi soltanto nei limiti della quota ereditaria di ciascuno, cosicché resterà a suo carico l'eventuale insolvenza di qualche erede.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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