Capita sovente che nelle polizze sulla vita a favore di terzi, i beneficiari vengono identificati genericamente con la dizione “eredi”.
La Corte di Cassazione ha sentenziato che tale espressione è indicativa e non rinvia all'applicazione delle regole successorie.
Occorre specificare che la designazione degli eredi è un atto inter vivos con cui si attribuisce un diritto di credito civile che trova la propria ragione nel contratto e pertanto non si applicano le disposizioni sulla comunione ereditaria.
Tali disposizioni operano per i crediti del defunto, mentre il credito nasce dal contratto.
L'indennizzo va suddiviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione alle quote ereditarie.
Se uno degli eredi ossia uno dei beneficiari decede prima dell'assiscurato, il diritto di credito dei successori viene suddiviso in proporzione alla quota che sarebbe spettata a costui, in quanto si tratta di un diritto che gli eredi ottengono in via successionis e non iure proprio.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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