Ai fini della valutazione sulla liceità del trasferimento non meramente temporaneo della residenza abituale di un minore, nel caso in cui sia dedotta la liceità del trasferimento perché vi è un preventivo accordo dei genitori, è necessario che dell'accordo venga data una prova rigorosa ed univoca da parte di chi lo deduce.
Specificatamente nel caso in cui il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della relazione fra i genitori che non ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore e il procedimento di separazione o di divorzio venga invece instaurato subito dopo il trasferimento davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13176 del 27.04.2022.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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