La regola generale prevede che la mensa scolastica rientri fra le spese ordinarie.
I genitori però possono concordarsi diversamente e suddividere la spesa al 50% oppure stabilire anche una percentuale diversa.
L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione tende a considerare la mensa scolastica al pari del vitto domestico la cui spesa è già ricompresa nell'assegno mensile erogato per il mantenimento del figlio.
Il concetto è che il pranzo rientra fra le necessità ordinarie del minore da cui deriva l'ordinarietà delle spesa, che rientra quindi nell'assegno mensile versato in favore della prole.
Nelle condizioni di separazione, occorre tenere conto anche di tale aspetto.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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