L'art. 337 ter del codice civile fa una distinzione tra decisione di maggiore interesse per il minore riguardo l'istruzione, educazione e la salute per le quali si richiede necessariamente l'accordo tra i genitori e le questioni di ordinaria amministrazione per le quali invece i genitori possono assumere decisioni disgiunte.
Se i genitori non trovano un accordo su come procedere rispetto alle prime questioni, è facoltà di ciascuno richiedere l'intervento del giudice.
Così sarà il Tribunale, esaminate le ragioni di entrambe le parti, ad adottare le decisioni migliori nell'interesse superiore ed assoluto del minore.
Il criterio che adotterà il giudice sarà il più oggettivo possibile, ad esempio si prenderanno in considerazione la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolare indirizzi educativi, ecc.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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