In tema di assegno di mantenimento per i figli, l'aumento delle loro esigenze economiche è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1 del codice civile, non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento che ogni anno deve essere rivalutato secondo gli indici Istat.
Il nostro studio legale sito in Borgomanero in provincia di Novara, alla via Sanado n.19, offre il servizio relativo al calcolo dell'adeguamento dell'assegno per i figli ed il coniuge.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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