Veramente interessante la sentenza del 13.05.2014 del Tribunale di Parma che recentemente si è pronunciato sull'onere in capo agli ascendenti in ordine al mantenimento dei nipoti. Tale obbligo è stabilito dal codice civile all'art.316 bis ( che ricalca il testo dell'art.148 del codice civile) che dispone che “ i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Quindi dal dettato codicistico si evince che, laddove i genitori versino in una condizione economica che non permette loro di mantenere i propri figli, in loro vece sono chiamati ad adempiere gli ascendenti ( i nonni, quindi, ma anche i bisnonni). Occorre precisare che l'art.316 bis del Codice Civile non ha natura sanzionatoria ma trova ragione nella solidarietà familiare e soprattutto nella necessità di tutelare i figli minori.
I nonni sono chiamati a provvedere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria rispetto ai genitori. La regola della sussidiarietà è stata sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.20509 del 30.09.2010 che dispose “ l'obbligo di mantenere i propri figli ex art.147 del codice civile grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicchè qualora uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempimento per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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