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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Anche se la moglie rifiuta un lavoro a tempo pieno, il diritto al mantenimento potrebbe non subire riduzioni e rimanere invariato. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n.9660/2014 in cui il ricorrente lamentava che la moglie, dipendente in un'impresa appartenente alla famiglia del marito, avesse rifiutato l'offerta di trasformare il suo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con corrispondente aumento del salario. Tale situazione avrebbe permesso una riconsiderazione, in termini di riduzione, dell'assegno divorzile stabilito in suo favore.

La sentenza precisa che” per giurisprudenza consolidata l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi ( Cass.Civ. Sentenza n.2156/10)”.

Ed inoltre “va precisato che il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi e tuttavia l'importo dell'assegno di separazione può essere liberamente considerato dal giudice del divorzio eventualmente anche come indice del tenore di vita coniugale”.

Quindi, rifiutare di trasformare un lavoro da tempo parziale a tempo pieno costituisce una scelta che configura “ un'impossibilità oggettiva e trasformare un lavoro da tempo parziale a tempo pieno, per contro, sarebbe un evento eccezionale che in ogni caso non potrebbe essere valutato, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, in quanto “l'accettazione della predetta proposta non avrebbe comunque consentito alla moglie di conservare l'elevato tenore di vita condotto in costanza di matrimonio”.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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